.: sostanze da tenere sotto chiave
Sostanze, le cui monografie sono presenti nella F.U., da tenere in armadio chiuso a chiave (Art. 146 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265)
Acido nitrico
Acido solforico
Acido tricloroacetico
Adrenalina
Apomorfina cloridrato
Argento nitrato
Atropina solfato
Belladonna
Chinidina solfato
Chinina cloridrato
Cloralio idrato
Colchicina
Cresolo
Digitossina
Digossina
Efedrina
Emetina cloridrato
Eparina
Ergometrina maleato
Ergotamina tartrato
Fenolo
Fisostigmina salicilato
Fisostigmina solfato
Gallamina trietiloduro
Imipramina cloridrato
Iodio (1)
Iosciamina solfato
Ipecacuana
Isotretinoina
Istamina
Lidocaina
Lindano
Lobelina cloridrato
Merbromina
Mercurio dicloruro
Mercurio ossido giallo
Metilatropina
Neostigmina metilsolfato
Noradrenalina
Noscapina
Omatropina bromidrato
Omatropina metilbromuro
Ouabaina
Pilocarpina
Reserpina
Scopolamina bromidrato
Scopolamina solfato
Sodio fluoruro (2)
Suxametonio cloruro
Tetracaina cloridrato
Tiomersal
Tubocurarina cloruro
Limitatamente alle sostanze organiche devono ritenersi inclusi nel presente elenco anche le basi libere dei sali elencati e viceversa, nonché altri sali delle stesse.
Note.
1) Le prescrizioni dell'art. 146 del T.U. delle Leggi Sanitarie si applicano alle sostanze e non ai medicinali che le contengono sia nel caso di preparati soggetti ad A.I.C. che di preparati magistrali ed officinali.
Le prescrizioni dell'art. 146 del T.U. L .S devono essere osservate anche per tutte le sostanze tossiche o molto tossiche che sono o non sono iscritte in Farmacopea.
2) Per la vendita e somministrazione di sostanze incluse nella presente tabella o molto tossiche e delle loro preparazioni galeniche eseguite integralmente in farmacia, vanno rispettate le disposizioni di legge, anche per quanto riguarda le norme relative alla spedizione delle ricette (artt. 123, lettera c) e 147 del T.U. delle Leggi Sanitarie; artt. 39 e 40 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico, R.D. 30 settembre 1938, n. 1706; art. 730 del Codice Penale).
3) Le sostanze, i loro sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alle tabelle II, sez A della Tabella n. 7 vanno tenuti in armadio chiuso a chiave, separati dalle sostanze incluse nella presente tabella, da quelle tossiche e molto tossiche.
(1) Le preparazioni "Iodio soluzione cutanea", "Iodio soluzione orale", "Iodio unguento", "Iodio e acido salicilico soluzione cutanea","Iodio e glicerolo soluzione" non sono soggette alle disposizioni di cui al punto 2) delle Note.
(2) La preparazione "Sodio fluoruro compresse", contenente fino a 2,2 mg di sodio fluoruro per compressa, non è soggetta alle disposizioni di cui al punto 2) delle Note.
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