.: sostanze da tenere sotto chiave
di piko! (del 14/12/2012 @ 14:48:22, in _muy felìz :., linkato 4301 volte)
Sostanze, le cui monografie sono presenti nella F.U., da tenere in armadio chiuso a chiave (Art. 146 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265)

Acido nitrico Acido solforico Acido tricloroacetico Adrenalina Apomorfina cloridrato Argento nitrato Atropina solfato Belladonna Chinidina solfato Chinina cloridrato Cloralio idrato Colchicina Cresolo Digitossina Digossina Efedrina Emetina cloridrato Eparina Ergometrina maleato Ergotamina tartrato Fenolo Fisostigmina salicilato Fisostigmina solfato Gallamina trietiloduro Imipramina cloridrato Iodio (1) Iosciamina solfato Ipecacuana Isotretinoina Istamina Lidocaina Lindano Lobelina cloridrato Merbromina Mercurio dicloruro Mercurio ossido giallo Metilatropina Neostigmina metilsolfato Noradrenalina Noscapina Omatropina bromidrato Omatropina metilbromuro Ouabaina Pilocarpina Reserpina Scopolamina bromidrato Scopolamina solfato Sodio fluoruro (2) Suxametonio cloruro Tetracaina cloridrato Tiomersal Tubocurarina cloruro

Limitatamente alle sostanze organiche devono ritenersi inclusi nel presente elenco anche le basi libere dei sali elencati e viceversa, nonché altri sali delle stesse.

Note.
1) Le prescrizioni dell'art. 146 del T.U. delle Leggi Sanitarie si applicano alle sostanze e non ai medicinali che le contengono sia nel caso di preparati soggetti ad A.I.C. che di preparati magistrali ed officinali. Le prescrizioni dell'art. 146 del T.U. L .S devono essere osservate anche per tutte le sostanze tossiche o molto tossiche che sono o non sono iscritte in Farmacopea.
2) Per la vendita e somministrazione di sostanze incluse nella presente tabella o molto tossiche e delle loro preparazioni galeniche eseguite integralmente in farmacia, vanno rispettate le disposizioni di legge, anche per quanto riguarda le norme relative alla spedizione delle ricette (artt. 123, lettera c) e 147 del T.U. delle Leggi Sanitarie; artt. 39 e 40 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico, R.D. 30 settembre 1938, n. 1706; art. 730 del Codice Penale).
3) Le sostanze, i loro sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alle tabelle II, sez A della Tabella n. 7 vanno tenuti in armadio chiuso a chiave, separati dalle sostanze incluse nella presente tabella, da quelle tossiche e molto tossiche.

(1) Le preparazioni "Iodio soluzione cutanea", "Iodio soluzione orale", "Iodio unguento", "Iodio e acido salicilico soluzione cutanea","Iodio e glicerolo soluzione" non sono soggette alle disposizioni di cui al punto 2) delle Note.
(2) La preparazione "Sodio fluoruro compresse", contenente fino a 2,2 mg di sodio fluoruro per compressa, non è soggetta alle disposizioni di cui al punto 2) delle Note.